Regolamento

REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE “CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP”

Articolo 1
La Cassa fornisce al Personale dei propri Soci Aderenti prestazioni assistenziali anche integrative od aggiuntive di quelle a carico delle assicurazioni generali obbligatorie, anche sotto forma di polizze assicurative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- infortuni
- invalidità per malattia
- vita
- rimborso delle spese mediche, ospedaliere, delle spese per apparecchi protesici e terapeutici, per terapie fisiche e per dispositivi medici in genere ed in senso estensivo e segnatamente quelle per prestazioni odontoiatriche, per assistenza ai non autosufficienti e per prestazioni per il recupero di soggetti temporaneamente inabili.
in base ai vari accordi esistenti fra il Personale ed i rispettivi Soci Aderenti per ciascuna categoria indicata dal Socio Aderente stesso. Relativamente alle polizze esse verranno stipulate dalla Cassa con primarie compagnie assicurative, con vincolo di riservatezza anche verso gli altri Soci Aderenti e con il consenso e l’autorizzazione del Socio Aderente interessato.


Articolo 2
Per la copertura dei premi assicurativi i Soci Aderenti verseranno alla Cassa i relativi contributi a richiesta e preliminarmente all’inizio di ciascun periodo di assicurazione. Per la copertura delle altre prestazioni di cui all’Art. 1 i Soci Aderenti verseranno alla Cassa i contributi in base agli accordi aziendali stipulati con le varie categorie del Personale: in ogni caso eventuali richieste di rimborso che eccedessero il contributo versato, singolarmente per ogni Socio Aderente, restano ad esclusivo carico del Socio Aderente stesso e, comunque, non verranno evase dalla Cassa.


Articolo 3
La cessazione del rapporto di lavoro del Personale presso i Soci Aderenti da qualsiasi causa determinata, comporterà l’automatica decadenza dalle prestazioni della Cassa, con il diritto del Personale alla erogazione di quanto per lo stesso maturato fino al momento.


Articolo 4
Il Socio Aderente comunicherà alla Cassa tutte le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali del Personale anche per l’espletamento degli obblighi fiscali cui la Cassa o altro soggetto con essa contraente, debba adempiere. La Cassa ed il Socio Aderente si comunicheranno tempestivamente ogni e qualsiasi fatto da cui derivi la necessità di apportare modifiche alle condizioni delle polizze di cui all’articolo 1.


Articolo 5
Il Socio Aderente potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Cassa a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno sei mesi; è facoltà della Cassa dare effetto immediato al recesso.
Il recesso del Socio Aderente non comporterà effetti sui rapporti di gestione dei contributi già versati dal Socio Aderente che, salvo diversa decisione della Cassa, rimarranno pertanto in gestione da parte della Cassa stessa nelle forme previste. Nel caso di polizze assicurative è facoltà della Cassa richiederne al Socio Aderente, ed ottenerne, la modifica della contraenza: in difetto la Cassa ha il diritto di recedere dalla polizza senza alcuna segnalazione al Socio Aderente.


Articolo 6
La Cassa non assume alcuna responsabilità per la mancata o ridotta prestazione a favore degli aventi diritto derivante da eventuali ritardi od omissioni nel versamento dei contributi rispetto a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento.


Articolo 7
li presente Regolamento e potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto della Cassa di Assistenza ASSIGROUP.