Regolamento
REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE “CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP”
Articolo 1La Cassa fornisce al Personale dei propri Soci Aderenti prestazioni assistenziali anche integrative od aggiuntive di quelle a carico delle assicurazioni generali obbligatorie, anche sotto forma di polizze assicurative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- infortuni
- invalidità per malattia
- vita
- rimborso delle spese mediche, ospedaliere, delle spese per apparecchi protesici e terapeutici, per terapie fisiche e per dispositivi medici in genere ed in senso estensivo e segnatamente quelle per prestazioni odontoiatriche, per assistenza ai non autosufficienti e per prestazioni per il recupero di soggetti temporaneamente inabili.
in base ai vari accordi esistenti fra il Personale ed i rispettivi Soci Aderenti per ciascuna categoria indicata dal Socio Aderente stesso. Relativamente alle polizze esse verranno stipulate dalla Cassa con primarie compagnie assicurative, con vincolo di riservatezza anche verso gli altri Soci Aderenti e con il consenso e l’autorizzazione del Socio Aderente interessato.
Articolo 2
Per la copertura dei premi
assicurativi i Soci Aderenti
verseranno alla Cassa i relativi
contributi a richiesta e
preliminarmente all’inizio di
ciascun periodo di assicurazione.
Per la copertura delle altre
prestazioni di cui all’Art. 1 i
Soci Aderenti verseranno alla
Cassa i contributi in base agli
accordi aziendali stipulati con
le varie categorie del Personale:
in ogni caso eventuali richieste
di rimborso che eccedessero il
contributo versato,
singolarmente per ogni Socio
Aderente, restano ad esclusivo
carico del Socio Aderente stesso
e, comunque, non verranno evase
dalla Cassa.
Articolo 3
La cessazione del rapporto di
lavoro del Personale presso i
Soci Aderenti da qualsiasi causa
determinata, comporterà
l’automatica decadenza dalle
prestazioni della Cassa, con il
diritto del Personale alla
erogazione di quanto per lo
stesso maturato fino al momento.
Articolo 4
Il Socio Aderente comunicherà
alla Cassa tutte le informazioni
necessarie per la gestione delle
posizioni individuali del
Personale anche per
l’espletamento degli obblighi
fiscali cui la Cassa o altro
soggetto con essa contraente,
debba adempiere. La Cassa ed il
Socio Aderente si comunicheranno
tempestivamente ogni e qualsiasi
fatto da cui derivi la necessità
di apportare modifiche alle
condizioni delle polizze di cui
all’articolo 1.
Articolo 5
Il Socio Aderente potrà recedere
mediante comunicazione scritta
da inviare al Presidente della
Cassa a mezzo lettera
raccomandata A.R. con preavviso
di almeno sei mesi; è facoltà
della Cassa dare effetto
immediato al recesso.
Il recesso del Socio Aderente
non comporterà effetti sui
rapporti di gestione dei
contributi già versati dal Socio
Aderente che, salvo diversa
decisione della Cassa,
rimarranno pertanto in gestione
da parte della Cassa stessa
nelle forme previste. Nel caso
di polizze assicurative è
facoltà della Cassa richiederne
al Socio Aderente, ed ottenerne,
la modifica della contraenza: in
difetto la Cassa ha il diritto
di recedere dalla polizza senza
alcuna segnalazione al Socio
Aderente.
Articolo 6
La Cassa non assume alcuna
responsabilità per la mancata o
ridotta prestazione a favore
degli aventi diritto derivante
da eventuali ritardi od
omissioni nel versamento dei
contributi rispetto a quanto
previsto nello Statuto e nel
Regolamento.
Articolo 7
li presente Regolamento e potrà
essere modificato con le stesse
modalità previste per le
modifiche dello Statuto della
Cassa di Assistenza ASSIGROUP.