Statuto

STATUTO DELLA CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP

Articolo 1
E' costituita un'Associazione denominata "CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP".


Articolo 2
L'Associazione ha sede in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita comunicazione effettuata e inviata dall'organo amministrativo all'Autorità competente. Il trasferimento della sede, nell'ambito del territorio italiano, non comporta modifica dello statuto, facendo unicamente carico all'organo amministrativo di comunicare all'Autorità competente il nuovo indirizzo.


Articolo 3
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.


Articolo 4
Sono Soci Promotori dell'Associazione coloro i quali hanno stipulato l'atto costitutivo.


Articolo 5
L'Associazione è aperta alla adesione di società od imprese, che chiedono di farne parte, in seguito denominate "Soci Aderenti"; sono escluse le Compagnie di assicurazione, loro società controllate o collegate.
Appartengono alla categoria dei "Soci Aderenti" le società od imprese che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio di Amministrazione con esplicata indicazione del domicilio cui debbono essere loro inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie, regolamentari e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione è deliberata, a scrutinio palese ed a maggioranza di voti, dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di
voto.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle del regolamento la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La qualità di associato, oltre che per recesso da notificarsi in qualsiasi momento con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno sei mesi, al consiglio di amministrazione, si perde per esclusione deliberata dal consiglio medesimo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
La ri-ammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.


Articolo 6
L’associazione ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di assistenza in favore dei Dipendenti e/o Parasubordinati e/o loro familiari dei Soci Aderenti (è equiparato a lavoratore dipendente e/o parasubordinato qualsiasi altro lavoratore indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro), denominati “Personale”, anche ad integrazione di prestazione di legge o ad essa aggiuntive, secondo le norme di cui al "Regolamento".


Articolo 7
Le spese per la gestione amministrativa dell'Associazione vengono coperte dalle quote di adesione che verranno corrisposte dai Soci Aderenti ed il cui importo sarà stabilito annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
Le quote annuali di adesione all'Associazione devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'Associazione.


Articolo 8
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Dalla data dell'avviso di convocazione, il bilancio ed il programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.


Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall'assemblea che delibera con la maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la prima nomina effettuata in sede di atto costitutivo. I Soci Promotori sono di diritto membri del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, salvo la prima nomina effettuata sempre in sede di atto costitutivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.


Articolo 10
I Consiglieri durano in carica sino a revoca o dimissioni. Nel caso in cui uno dei Consiglieri venisse a cessare per qualunque motivo, potrà essere sostituito dal Consiglio per cooptazione. Per i membri eletti costituisce causa di decadenza la cessazione dei rapporti di lavoro con il Socio Aderente.


Articolo 11
Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione con i poteri più ampi consentiti dalla legge e nei limiti contenuti nel presente statuto. Tali poteri, eccezion fatta per la predisposizione del bilancio annuale, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio conferisce tali deleghe con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Articolo 12
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per l'approvazione del bilancio annuale nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga chiesta dalla maggioranza dei suoi componenti mediante comunicazione scritta al Presidente. La convocazione viene effettuata dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica da inviarsi al domicilio o all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione od a quello successivamente comunicato all'organo amministrativo, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute dei Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e dovranno essere verbalizzate su apposito libro verbale. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.


Articolo 13
Il Presidente (e in sua assenza il Vice Presidente) ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. La rappresentanza spetta anche, nei limiti delle deleghe, al Consigliere od ai Consiglieri delegati.


Articolo 14
L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione purchè deliberata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe, eccezion fatta per i Soci Promotori che possono portarne senza limitazioni.
Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.


Articolo 15
L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio annuale e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e comunque ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque associati.
L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima della riunione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonchè delle materie oggetto di trattazione. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata A.R. o a mano, telegramma, fax, telex o posta elettronica, o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione degli associati sugli argomenti oggetto di trattazione.
I Soci possono essere convocati anche fuori della sede sociale purchè nel territorio
nazionale.


Articolo 16
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, salvo quanto disposto dagli artt. 18 e 19 che seguono, a maggioranza semplice dei presenti, attribuendo ad ogni delegato un numero di voti pari al numero di Soci che rappresenta.
Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.


Articolo 17
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, i partecipanti nominano il soggetto che dovrà svolgere le
funzioni di Presidente ed il segretario.
Al Presidente spetta la verifica della regolarità della deleghe e in genere il diritto di intervento dei soci in assemblea.
Delle assemblee dei Soci deve essere redatto, su apposito libro, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario.


Articolo 18
Per le modifiche del presente Statuto e del "Regolamento" è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Soci presenti e/o rappresentati.


Articolo 19
In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere disposto solo con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci presenti e/o rappresentati.


Articolo 20
Le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, e ciò sia in relazione allo statuto che a tutti gli atti integrativi, insorgessero tra i Soci saranno decise inappellabilmente, dopo avere obbligatoriamente esperito, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, e ciò senza esito, da un collegio di tre arbitri. Gli arbitri sono tutti nominati, compreso il Presidente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove la società ha la sua sede legale; qualora quest’ultimo non vi provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.
Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza come arbitro irrituale, con dispensa da ogniformalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
Il Collegio Arbitrale deciderà anche in merito alla ripartizione del costo dell'arbitrato.


Articolo 21
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.