Statuto
STATUTO DELLA CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP
Articolo 1E' costituita un'Associazione denominata "CASSA DI ASSISTENZA ASSIGROUP".
Articolo 2
L'Associazione ha sede in
Firenze, all'indirizzo
risultante dall'apposita
comunicazione effettuata e
inviata dall'organo
amministrativo all'Autorità
competente. Il trasferimento
della sede, nell'ambito del
territorio italiano, non
comporta modifica dello statuto,
facendo unicamente carico
all'organo amministrativo di
comunicare all'Autorità
competente il nuovo indirizzo.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è
fissata fino al 31 dicembre 2050
e può essere prorogata con
delibera dell'assemblea.
Articolo 4
Sono Soci Promotori
dell'Associazione coloro i quali
hanno stipulato l'atto
costitutivo.
Articolo 5
L'Associazione è aperta alla
adesione di società od imprese,
che chiedono di farne parte, in
seguito denominate "Soci
Aderenti"; sono escluse le
Compagnie di assicurazione, loro
società controllate o collegate.
Appartengono alla categoria dei
"Soci Aderenti" le società od
imprese che, condividendo le
finalità dell'Associazione,
facciano richiesta di ammissione
al Consiglio di Amministrazione
con esplicata indicazione del
domicilio cui debbono essere
loro inviate le comunicazioni e
dichiarazione di piena
conoscenza ed accettazione delle
presenti norme statutarie,
regolamentari e degli obblighi
da queste derivanti, in
particolare per quanto riguarda
il pagamento delle quote
associative.
L'ammissione è deliberata, a
scrutinio palese ed a
maggioranza di voti, dal
Consiglio di Amministrazione ed
ha effetto dalla data della
deliberazione.
Gli associati hanno parità di
diritti, compreso quello di
voto.
Essi devono impegnarsi
nell'interesse comune a
contribuire al conseguimento
delle finalità che
l'Associazione si propone
secondo le norme del presente
statuto e quelle del regolamento
la cui osservanza è obbligatoria
per gli associati.
La qualità di associato, oltre
che per recesso da notificarsi
in qualsiasi momento con lettera
raccomandata A.R., con preavviso
di almeno sei mesi, al consiglio
di amministrazione, si perde per
esclusione deliberata dal
consiglio medesimo in caso di:
a) cessazione della
partecipazione alla vita
associativa, negligenza
nell'esecuzione dei compiti
affidati o mancato pagamento
delle quote associative;
b) violazione delle norme etiche
o statutarie;
c) condotta contraria alle leggi
e all'ordine pubblico.
L'apertura di qualsiasi
provvedimento per casi
contemplati deve essere
comunicata all'interessato con
lettera raccomandata.
La ri-ammissione può essere
richiesta solo dopo che siano
venute a cessare le cause che
l'hanno determinata.
Articolo 6
L’associazione ha lo scopo di
attuare, senza fini di lucro,
forme di assistenza in favore
dei Dipendenti e/o
Parasubordinati e/o loro
familiari dei Soci Aderenti (è
equiparato a lavoratore
dipendente e/o parasubordinato
qualsiasi altro lavoratore
indipendentemente dalle forme
contrattuali previste dalle
leggi vigenti in materia di
occupazione e mercato del lavoro),
denominati “Personale”, anche ad
integrazione di prestazione di
legge o ad essa aggiuntive,
secondo le norme di cui al "Regolamento".
Articolo 7
Le spese per la gestione
amministrativa dell'Associazione
vengono coperte dalle quote di
adesione che verranno
corrisposte dai Soci Aderenti ed
il cui importo sarà stabilito
annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
Le quote annuali di adesione
all'Associazione devono essere
versate entro il mese di gennaio
di ogni anno. Le quote versate
non sono in alcun modo
ripetibili, nè in caso di
scioglimento del singolo
rapporto associativo nè in caso
di scioglimento
dell'Associazione.
Articolo 8
L'esercizio sociale si chiude al
31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.
Alla fine di ciascun esercizio
il consiglio di amministrazione
procederà alla redazione del
bilancio da presentare per
l'approvazione, unitamente al
programma dell'attività per il
nuovo esercizio ed al preventivo
delle spese, all'assemblea da
convocarsi entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio
stesso.
Dalla data dell'avviso di
convocazione, il bilancio ed il
programma verranno depositati
presso la sede dell'Associazione
a disposizione degli associati
che intendessero consultarli.
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da
un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di membri
variabile da tre a nove,
nominati dall'assemblea che
delibera con la maggioranza
semplice dei presenti, fatta
eccezione per la prima nomina
effettuata in sede di atto
costitutivo. I Soci Promotori
sono di diritto membri del
Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione
nomina nel proprio seno il
Presidente, il Vice Presidente
ed il Segretario, salvo la prima
nomina effettuata sempre in sede
di atto costitutivo. Nessun
compenso è dovuto ai membri del
Consiglio.
Articolo 10
I Consiglieri durano in carica
sino a revoca o dimissioni. Nel
caso in cui uno dei Consiglieri
venisse a cessare per qualunque
motivo, potrà essere sostituito
dal Consiglio per cooptazione.
Per i membri eletti costituisce
causa di decadenza la cessazione
dei rapporti di lavoro con il
Socio Aderente.
Articolo 11
Il Consiglio provvede alla
gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione
con i poteri più ampi consentiti
dalla legge e nei limiti
contenuti nel presente statuto.
Tali poteri, eccezion fatta per
la predisposizione del bilancio
annuale, possono essere delegati
dal Consiglio di Amministrazione
ad uno o più componenti il
Consiglio stesso. Il Consiglio
conferisce tali deleghe con
deliberazione assunta a
maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Articolo 12
Il Consiglio si riunisce almeno
una volta all’anno per
l'approvazione del bilancio
annuale nonché tutte le volte
che il Presidente ritenga
opportuno convocarlo o quando la
convocazione venga chiesta dalla
maggioranza dei suoi componenti
mediante comunicazione scritta
al Presidente. La convocazione
viene effettuata dal Presidente
con lettera raccomandata, anche
a mano, o telefax da spedirsi
almeno otto giorni prima della
riunione o, nei casi di urgenza,
mediante telegramma o posta
elettronica da inviarsi al
domicilio o all'indirizzo
risultante dalla domanda di
ammissione od a quello
successivamente comunicato
all'organo amministrativo,
almeno quarantotto ore prima,
contenente l'indicazione di
data, ora, luogo della riunione
e l'indicazione degli argomenti
da trattare.
Il Consiglio è presieduto dal
Presidente e, in sua assenza,
dal Vice Presidente. Le sedute
dei Consiglio sono valide con la
presenza della maggioranza dei
membri del Consiglio. Le
deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti e
dovranno essere verbalizzate su
apposito libro verbale. In caso
di parità di voti prevale il
voto del Presidente. I verbali
devono essere firmati dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 13
Il Presidente (e in sua assenza
il Vice Presidente) ha la
rappresentanza dell’Associazione
nei confronti dei terzi e in
giudizio e cura l’esecuzione
delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio.
La rappresentanza spetta anche,
nei limiti delle deleghe, al
Consigliere od ai Consiglieri
delegati.
Articolo 14
L'assemblea è composta da tutti
gli associati, qualunque sia il
tempo della loro ammissione
purchè deliberata almeno trenta
giorni prima di quello fissato
per l'adunanza, rappresenta
l'universalità degli associati
stessi e le sue deliberazioni,
prese in conformità della legge
e del presente statuto,
vincolano tutti gli associati
anche se assenti o dissenzienti.
Ogni associato avente diritto di
voto può farsi rappresentare da
altro associato avente analogo
diritto di voto mediante delega
scritta.
Ogni associato non può essere
portatore di più di due deleghe,
eccezion fatta per i Soci
Promotori che possono portarne
senza limitazioni.
Nell'assemblea ogni associato ha
diritto ad un voto.
Articolo 15
L'assemblea degli associati deve
essere convocata dal Consiglio
di amministrazione almeno una
volta all'anno entro il trenta
aprile, per l'approvazione del
bilancio annuale e, quando
occorra, per la nomina dei
consiglieri e comunque ogni
qualvolta il Consiglio di
amministrazione ne ravvisi la
necessità o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno
cinque associati.
L'assemblea è convocata mediante
avviso spedito agli associati
almeno otto giorni prima della
riunione contenente
l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo della
riunione, nonchè delle materie
oggetto di trattazione. L'avviso
può essere spedito a mezzo
raccomandata A.R. o a mano,
telegramma, fax, telex o posta
elettronica, o in qualunque
altro modo idoneo ad assicurare
la tempestiva informazione degli
associati sugli argomenti
oggetto di trattazione.
I Soci possono essere convocati
anche fuori della sede sociale
purchè nel territorio
nazionale.
Articolo 16
Le deliberazioni dell'assemblea
sono prese, salvo quanto
disposto dagli artt. 18 e 19 che
seguono, a maggioranza semplice
dei presenti, attribuendo ad
ogni delegato un numero di voti
pari al numero di Soci che
rappresenta.
Le votazioni delle assemblee
hanno luogo per acclamazione,
per alzata di mano, oppure, se
richiesto, a scrutinio segreto.
Articolo 17
Le Assemblee sono presiedute dal
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, in mancanza,
dal Vice Presidente; in mancanza
di entrambi, i partecipanti
nominano il soggetto che dovrà
svolgere le
funzioni di Presidente ed il
segretario.
Al Presidente spetta la verifica
della regolarità della deleghe e
in genere il diritto di
intervento dei soci in assemblea.
Delle assemblee dei Soci deve
essere redatto, su apposito
libro, il verbale firmato dal
Presidente e dal segretario.
Articolo 18
Per le modifiche del presente
Statuto e del "Regolamento" è
necessaria la maggioranza dei
due terzi (2/3) dei Soci
presenti e/o rappresentati.
Articolo 19
In caso di scioglimento
dell'Associazione l'assemblea
nominerà uno o più liquidatori
che provvederanno alla
liquidazione del patrimonio
secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la
liquidazione verrà devoluto ad
altra Associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica
utilità scelti dai liquidatori
in base alle indicazioni fornite
dall'assemblea.
Lo scioglimento
dell’Associazione potrà essere
disposto solo con il voto
favorevole dei due terzi (2/3)
dei Soci presenti e/o
rappresentati.
Articolo 20
Le controversie che, in
dipendenza dei rapporti sociali,
e ciò sia in relazione allo
statuto che a tutti gli atti
integrativi, insorgessero tra i
Soci saranno decise
inappellabilmente, dopo avere
obbligatoriamente esperito,
preliminarmente alla procedura
di arbitrato, il tentativo di
conciliazione disciplinato dal
regolamento di conciliazione
della Camera di Commercio di
Firenze, e ciò senza esito, da
un collegio di tre arbitri. Gli
arbitri sono tutti nominati,
compreso il Presidente, dal
Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ove la
società ha la sua sede legale;
qualora quest’ultimo non vi
provveda, la nomina è richiesta
al Presidente del Tribunale del
luogo in cui la società ha sede
legale.
Il Collegio arbitrale deciderà a
maggioranza come arbitro
irrituale, con dispensa da
ogniformalità di procedura ed
anche dall'obbligo del deposito
del lodo.
Il Collegio Arbitrale deciderà
anche in merito alla
ripartizione del costo
dell'arbitrato.
Articolo 21
Per quanto non previsto dal
presente statuto si intendono
applicabili le norme di legge
vigenti in materia di
associazioni.